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Notizie dalla Valtiberina
mercoledì 23 maggio 2012
     

“Facciamo chiarezza sulla vicenda dell’asilo nido”

14/04/2010 12.01.40

Tema: ATTUALITA

Argomento:

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Toscana - Consorzio ARSICOOP rileva l’improcedibilià del ricorso

Alla luce delle notizia pubblicate sui giornali, il Consorzio ARSICOOP deve precisare che il TAR Toscana disattendendo il precedente orientamento espresso in casi similari e l’orientamento della V Sez. del Consiglio di Stato (affermato ripetutamente con le sentenze n. 743 e n. 4034 rispettivamente del 10.02.2009 e 19.06.2009), ha ritenuto inammissibile il ricorso solo perché la ricorrente ARSICOOP non ha impugnato tempestivamente la propria esclusione dalla gara.

Il TAR quindi non si è mai potuto pronunciare sulle gravissime censure del ricorso con cui si deduceva: 1) che la commissione di gara non aveva i requisiti minimi di legge previsti dall’art. 84 del codice degli appalti 2) che la commissione di gara, dopo l’esclusione del Consorzio ARSICOOP, aveva modificato in corso del procedimento di gara il criterio di valutazione di qualità tecnica dell’offerta prevista dal bando di gara 3) che il costruttore indicato dall’ATI aggiudicatario, non possiede ad oggi la necessaria certificazione SOA prevista per legge per la costruzione di opere publiche poiché non ha proceduto alla verifica di legge alla scadenza del triennio prevista per il 26.10.2009.

Il Consorzio AR.SI.COOP rileva con sorpresa come il Comune, al pari della prevedibile strategia di qualunque impresa privata che deve difendere il risultato dell’aggiudicazione, ha puntato prevalentemente, se non esclusivamente, tutta la strategia processuale sull’improcedibilià del ricorso, non accettando il contraddittorio, e impedendo al TAR di pronunciarsi sulle censure delle impugnazioni, che erano peraltro poste anche a tutela della cittadinanza che sicuramente ha la necessità di sapere che l’asilo nido sarà costruito da un soggetto in possesso di tutte le certificazioni pubbliche e selezionato secondo le regole di legge e del bando pubblicato.

La circostanza sorprende perché se l’Amministrazione non aveva nulla da temere sul possibile accoglimento del ricorso, poteva benissimo non dedurre il vizio d’improcedibilità, e accettare il contraddittorio facendo valutare al giudice amministrativo, anche nell’interesse della stessa collettività, la fondatezza del ricorso, che è teso a dimostrare le irregolarità del procedimento di aggiudicazione.

Peraltro è ormai certo e acquisito, perché confermato dagli atti prodotti in giudizio dallo stesso Comune, che la stazione appaltante ha proceduto all’aggiudicazione in data 04.11.2009 nonostante il costruttore avesse presentato una certificazione SOA scaduta il 26.10.2009.

Solo a seguito della notifica della II impugnazione da parte della Soc. ARSICOOP in data 30.03.2010, il costruttore dell’ATI aggiudicataria si è attivato in data 01.04.2010 con la società di certificazione, per iniziare l’istruttoria di verifica della certificazione SOA ad oggi scaduta e priva di effetti, fino all’eventuale (ed incerto) superamento della prova.

Sul punto si chiede al Comune, se lo ritiene opportuno al fine di informare compiutamente la cittadinanza, di pubblicare il documento della società certificatrice datato 01.04.2010.

Tale documento attesta e prova quanto afferma il Consorzio ovvero che ad oggi il costruttore non è in possesso della certificazione SOA scaduta il 26.10.2009, e che solo in data primo aprile ha proceduto a chiedere alla società certificatrice di aprire un’ istruttoria per la verifica della SOA.

Il Consorzio AR.SI.COOP, ha promosso questa battaglia legale, inviando anche una istanza in auto tutela al Sindaco, non tanto per tutelare i propri interessi ma per spirito di giustizia e di verità verso la cittadinanza dato che la Cooperativa consorziata Sean ha proprio sede nel Comune.

Infatti il Consorzio, non ha contestato la propria esclusione della gara dovuta per una mera irregolarità formale derivante dal fatto di avere dimenticato di allegare, al momento della presentazione dell’offerta, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di ammissione.

Il Consorzio, infatti, ha accettato le decisioni dell’Amministrazione, nonostante avesse espresso alla Commissione di potere lo stesso giorno integrare la dichiarazione mancante.

Il Consorzio AR.SI.COOP, e la Cooperativa Sean che ha sede nel comune di Sansepolcro, hanno quindi promosso l’impugnazione, come scritto negli atti depositati al TAR, anche nell’interesse della cittadinanza, che deve essere certa che l’impresa che viene selezionata per la realizzazione dell’asilo nido, al momento dell’aggiudicazione, è stata valutata perchè in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e individuata sulla base di una oggettiva offerta di qualità secondo i criteri originariamente stabiliti dal bando.

Peraltro la decisione del Comune lascia perplessi, dato che fino al giorno dell’aggiudicazione, vi erano anche i tempi tecnici per procedere ad una nuova selezione, senza perdere il finanziamento pubblico per decorrenza del termine ultimo per la sottoscrizione del contratto previsto per il 31.12.2009.

Allora, forse il quesito da porre all’Amministrazione che ha dichiarato che la prima pietra dell’asilo nido sarà posta il 20.04.2010, è se l’interesse della collettività, invece che rinnovare immediatamente la gara, era quello di procedere a tutti i costi in data 04.11.2009 all’aggiudicazione a favore dell’unico RTI rimasto in gara, modificando i criteri di valutazione dell’offerta di qualità previsti dal bando (vedasi equazione matematica per valutazione del requisito dell’energia) con la conseguenza di affidare l’incarico all’ATI aggiudicataria anche se il costruttore non aveva le certificazioni SOA richieste per legge.

Ci dispiace di esserci dilungati oltre misura, ma le notizie pubblicate nei giorni scorsi necessitavano anche di un chiarimento da parte del Consorzio AR.SI.COOP che rimane ad oggi, più che mai convinto, delle ragioni per cui è stata costretto a proporre ricorso.

Anzi potrebbe essere interessante se il Comune, in caso di eventuale appello, fin da ora manifestasse pubblicamente la disponibilità e l’impegno di chiedere al Consiglio di Stato di pronunciarsi sulle questioni di sostanza indicate nel ricorso, rinunciando, come invece ha fatto davanti al TAR Toscana, al formalismo dell’ inammissibilità del ricorso al fine di evitare strenuamente la pronuncia di una sentenza sul procedimento di gara.

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