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giovedì 24 maggio 2012
     

Ordine del giorno del consigliere Alcherigi a tutela dei Comuni montani

21/05/2010 8.57.05

Tema: POLITICA

Argomento:

Visto: 83 volte

Citta di Castello - Impegno dei dirigenti scolastici per formazione classi nel rispetto delle specificità territoriali

ORDINE DEL GIORNO: “Rispetto delle norme a tutela dei Comuni montani e disagiati nella composizione delle classi e dei plessi scolastici”

PREMESSO

CHE Nel D.P.R. 20 marzo 2009 n.81 e n.89 sulla riorganizzazione della rete

scolastica e sull'assetto ordinamentale e organizzativo della scuola, si fa

particolare riferimento ai Comuni Montani e disagiati per motivi transitori

nella determinazione del contingente di organico, considerando la possibilit

di formare classi con un numero ridotto di alunni che da 18 scende fino a 10

per la scuola primaria e secondaria di primo grado;

CHE In Umbria su 92 comuni, 69 sono Comuni totalmente Montani (44 in provincia di Perugia e 25 nella provincia di Terni) definiti tali dalla legge nazionale e Certificati dall'UNCEM (Unione Nazionale Comunità Comuni Montani);

CHE siamo la seconda Regione d'Italia dopo la Valle d'Aosta per percentuale di Comuni Montani e per superficie montana;

CONSIDERATO

CHE l'organico è stato assegnato in maniera indifferenziata su quasi tutti i

plessi (limitatissime le eccezioni) con il parametro di 18 alunni nella

formazione delle classi per la scuola dell'obbligo, accorpando classi e

formando quindi le pluriclassi se non si raggiunge tale numero;

CHE per la definizione degli organici di fatto, che determineranno la

composizione effettiva delle classi e dei plessi scolastici, si dovrà aspettare

la fine dell’anno scolastico e pertanto non potranno essere definiti prima del

mese di luglio;

RILEVATO

CHE la Corte Costituzionale nella sentenza del 22 febbraio 2010 ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno” con la motivazione che un diritto non può essere eluso adducendo motivi di bilancio;

RITENUTO

CHE tale principio è da ritenersi valido anche per il diritto allo studio di

tutti gli alunni di ogni ordine e grado;

SI IMPEGNA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE A

• Sollecitare l’azione dei Dirigenti Scolastici volta a richiesta degli

organici necessari alla formazione delle classi nel rispetto delle specificit

territoriali sopra illustrate in modo da evitare ulteriori chiusure di plessi e

perdite di posti di lavoro;

• Intervenire presso gli Uffici Scolastici Provinciali e Regionali affinchè

venga rispettata la normativa di cui sopra;

• Inviare ai Dirigenti Scolastici, agli Uffici Scolastici e al Ministero dell’

Istruzione dell’Università e della Ricerca il presente Ordine del Giorno.

Rifondazione comunista sinistra europea

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