Canone su passi carrabili: Morini (Castello Libera) si appellerà al Difensore Civico

17/07/2010 14.50.47
Tema: ATTUALITA
Argomento:
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Citta di Castello - La decisione dopo l'ultimo Consiglio Comunale
In sede di consiglio comunale abbiamo tentato, senza successo, di far votare la modifica al “Regolamento per la concessione in uso di spazi ed aree pubbliche”per abolire il pagamento del canone COSAP anche sui passi carrabili e gli accessi a raso. La maggioranza e la Giunta si sono mostrati irremovibili nell’applicare la tassa.
Ho pensato quindi utile appellarmi al Difensore Civico per avere un parere legale sugli elementi di contrasto che ho ravvisato fra il Regolamento e la normativa nazionale che, secondo me, potrebbero essere presi in considerazione nonostante il diverso regime normativo nel passaggio da Tosap e Cosap. La definizione di passo carrabile data dal Comune nel regolamento (cioè un passo che toglie spazio per parcheggiare sulla strada) contrasta con quella dell’art. 44 comma 4 del Dlgs. 507/93 che definisce tali solo i passi che comportano la costruzione di rampe o interruzione di marciapiedi. Si deve quindi distinguere fra passi carrabili e passi a raso anch’essi, secondo la legge italiana, tassabili ma, in questo caso, con una tariffa ordinaria ridotta fino al 10% (cioè 10 volte meno cara) come recita il comma 8 dello stesso articolo. Nel nostro Regolamento comunale non c’è una tale distinzione e il pagamento della COSAP è lo stesso sia per occupazioni reali di suolo pubblico che per accessi a raso (pressoché la totalità) che non occupano spazio.
L’introduzione di un canone sui passi carrabili, di per sé, potrebbe avere anche senso ma non con i criteri generalistici individuati dalla Giunta. Il canone per i passi carrabili infatti va a creare una serie di iniquità che avevamo già segnalato: ad esempio la misura colpisce proprio quei cittadini che sono meno serviti da parcheggi pubblici e debbono difendere l’accesso alla propria rimessa pagando il canone (vedi soprattutto i residenti nel centro storico) mentre coloro che si trovano in una situazione di traffico e parcheggi migliore possono avere il privilegio di rinunciarvi; crea una palese disparità di trattamento fra chi si trova ad abitare nel lato di una via con divieto di sosta, che quindi non deve pagare il canone, con chi ha il lato strada adibito a parcheggio; entra in contrasto con il codice della strada quando intima il pagamento a chi ha l’accesso in prossimità di un incrocio e quindi non dovrebbe avere problemi in quanto ad auto parcheggiate di fronte a casa perché vietato dalla legge; molti cittadini per avere libero accesso alle proprie case e terreni si difendono esponendo cartelli di “divieto di sosta” non autorizzati dando luogo però un’evidente iniquità nei confronti di chi, invece, ha pagato il canone; ecc.
Da qui l’istanza al Difensore Civico per sapere se dal punto di vista legale ci si possa appellare contro le iniquità sollevate dall’applicazione del canone e se , nonostante il diverso “regime” normativo che regola il passaggio da tassa (Tosap) a canone (Cosap), abbiano un qualche valore e conseguenza le incongruenze riscontrate fra la normativa nazionale in materia di occupazione di spazi pubblici e il Regolamento comunale adottato (soprattutto in ordine alla definizione di passo carrabile).
Il Consigliere comunale
Nicola Morini
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